Il D.Lgs 14/2019 e i nuovi obblighi per prevenire la crisi e l'insolvenza
Il D.Lgs 14/2019 e i nuovi obblighi per prevenire la crisi e l'insolvenza: l'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'Azienda e il revisore legale.
In questo articolo:
- Finalità e soggetti interessati
- Decorrenza della riforma
- Assetti organizzativi e responsabilità degli amministratori
- Nomina dell'organo di controllo
- Conclusioni e il supporto da parte di Studio Sant'Andrea Srl
In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 14/2019 attuativo della Legge n. 155/2017 del Testo Unico della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) che riforma la precedente Legge Fallimentare del 1942.
Finalità e soggetti interessati
Le finalità principale della riforma è quella di rilevare tempestivamente lo stato di crisi delle imprese prima che arrivi lo stadio di “insolvenza irreversibile” nella prospettiva del risanamento e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori (Sistema di allerta).
Tale prospettiva verte principalmente sul novellato art. 2086 c.c. che stabilisce, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall' ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Principio analogo è espresso anche per l’imprenditore individuale dai relativi richiami normativi.
Il sistema di allerta implica l’obbligo della nomina dell’organo di controllo (Collegio Sindacale – Sindaco Unico – Revisore contabile) per le SRL che superino per due anni consecutivi uno dei seguenti parametri:
- Ricavi: € 2.000.000
- Attivo patrimoniale: € 2.000.000
- Dipendenti: 10
Il sistema di allerta è completato con l’istituzione degli OCRI (Organismo di Composizione Crisi Imprese), istituiti presso la CCIAA, ai quali le situazioni di crisi dovranno essere segnalate sia dagli organi sociali (amministratori e organo di controllo interno) sia dai creditori qualificati (Agenzia delle Entrate – INPS – Agenzie delle riscossioni).
In definitiva la tempestiva rivelazione della crisi all’OCRI e la conseguente richiesta di assistenza allo stesso per attuare accordi stragiudiziali di risanamento potranno consentire, sussistendone i presupposti, la continuità aziendale e comunque la non responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo.
La mancata tempestività della rilevazione della crisi e richiesta di assistenza all’OCRI, comporterà invece il ricorso alle normali procedure concorsuali che normalmente portano all’estinzione dell’impresa ed alla responsabilità solidale degli amministratori e dell’organo di controllo sia verso i soci della società sia verso i creditori sociali (fallimento).
Decorrenza della riforma (Art. 389)
A regime l’intero impianto del sistema di allerta entrerà in vigore il 14/08/2020 (18 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. 14/2019) con l’effettiva istituzione degli OCRI e con la determinazione degli indici quantitativi di rilevazione della crisi che dovranno essere determinati dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e approvati dal MISE.
Alcuni obblighi sorgono però dal 16/03/2019 (30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del D.Lgs. 14/2019):
- Art. 375 - Assetti organizzativi impresa
- Art. 377 - Assetti organizzativi societari
- Art. 378 - Responsabilità degli amministratori
- Art. 379 - Nomina organo di controllo
Assetti organizzativi e responsabilità amministratori (Artt. 375 – 377 – 378)
La combinazione delle significative novità normative impone l’adozione di sistemi organizzativi orientati non più a fornire soli dati storici, la cui analisi serve solo a constatare o meno lo stato di crisi dell’impresa, ma anche fornire dati attuali e prospettici che la possano prevenire.
In altri termini, per rispettare i dettami del citato art. 2086, la continuità aziendale non sarà più limitata alla verifica che il capitale non sia ridotto sotto al limite di legge ma, soprattutto, alla valutazione delle scelte strategiche future che verranno attuate dall’impresa, necessariamente basate su strumenti e/o procedure riconducibili ad un buon impianto di Pianificazione e Controllo di Gestione, articolato nelle sue componenti fondamentali:
- controllo economico, patrimoniale e finanziario, con analisi dei margini di contribuzione, dei costi fissi e degli scostamenti
- controllo budgetario e/o business plan
- monitoraggio dell’andamentale finanziario (Centrale Rischi)
- strumenti correlati quali: pianificazione di tesoreria
Nell’attesa degli indici quantitativi di determinazione del CNDCEC e della relativa approvazione del MISE che entreranno in vigore il 14/08/2020, stante gli obblighi del 16/03/2019 per il monitoraggio della continuità aziendale deve farsi riferimento agli:
1) Indici previsti dal D.Lgs. 14/2019:
- Sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi successivi (flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare – rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi)
- Prospettiva della continuità aziendale per l’esercizio in corso o, se la durata residua è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi
2) indicatori qualitativi previsti dalla prassi aziendale, in particolare principio di revisione ISA 570 “Continuità aziendale” e principio contabile OIC9:
Indicatori finanziari
- Deficit patrimoniale
- Capitale circolare netto negativo
- Prestiti senza prospettive di rinnovo o rimborso
- Incapacità di ottenere nuovi prestiti
- Bilanci storici e prospettici con cash-flow negativi
- Principali indici economici/finanziari (liquidità primaria e secondaria – margine di tesoreria – ecc.)
- Perdite operative anche a causa di perdite di valore di attività generatrici di cash-flow (rimanenze)
- Incapacità di saldare i debiti alla scadenza
- Incapacità a rispettare i vincoli contrattuali dei prestiti
- Cambiamento delle modalità di pagamento dei fornitori (da credito alla consegna)
Indicatori gestionali
- Perdita di apicali senza riuscire a sostituirli
- Perdita di mercati fondamentali, di contratti importanti (distribuzione, fornitori, clienti, ecc.)
- Difficoltà di approvvigionamento da fornitori importanti
Altri indicatori
- Capitale ridotto al di sotto del limite di legge
- Contenziosi legali e fiscali che potrebbero comportare obblighi non in grado di rispettare
- Modifiche legislative e politiche che possono comportare effetti sfavorevoli.
In definitiva, per rispettare i dettami del rinnovato art. 2086, la verifica della continuità aziendale non sarà più limitata alla verifica che il capitale non sia ridotto sotto al limite legale ma, anche e soprattutto, alla valutazione delle scelte strategiche future che verranno attuate dall’impresa.
Nomina dell'organo di controllo (Art. 379)
Come detto in precedenza, dal 16/03/2019 l’art. 379 del D.Lgs. 14/2019 impone la nomina dell’organo di controllo alle SRL che hanno superato per due anni consecutivi uno dei seguenti parametri:
- Ricavi € 2.000.000
- Attivo patrimoniale € 2.000.000
- Dipendenti 10
In considerazione che tale obbligo sorge solo se nello statuto è già previsto la possibilità di nomina dell’organo di controllo possono verificarsi i seguenti casi:
- SRL con statuto già adeguato - con la prima assemblea di approvazione del bilancio di data posteriore al 16/03/2019 (normalmente con l’approvazione del bilancio al 31/12/2019)
- SRL con statuto da adeguare – obbligo di adeguare lo statuto entro 9 mesi dal 16/03/2019, quindi entro il 16/12/19, e di provvedere entro i successivi 30 giorni.
Conclusioni e il supporto da parte di Studio Sant'Andrea Srl
La gestione delle attività e degli strumenti necessari per adeguare gli aspetti organizzativi di cui si è accennato (Analisi economica, patrimoniale e finanziaria, analisi dei margini di contribuzione, formazione ed utilizzo del cash-flow, analisi scostamenti, ecc.) necessita di figure specializzate e il ricorso a nuova managerialità. Questo aspetto è ben noto ai nostri clienti che hanno installato con la nostra società un sistema di controllo di gestione, che consente di avere aggiornamenti regolari e la consapevolezza sull’andamento della gestione aziendale.
Il decreto 14/2019 introduce di fatto, per le imprese che superano i citati parametri di riferimento, la nomina di un revisore legale esterno il cui compito è quello di verificare periodicamente l’effettività della presenza degli strumenti di controllo di gestione, della loro elaborazione, lettura ed utilizzo al fine di gestire la società in modo consapevole e prevenire situazioni di crisi e di insolvenza.
Studio Sant’Andrea Srl può aiutarvi a rispondere ai requisiti del D.Lgs 14/2019 in due modi:
- La verifica degli strumenti di controllo esistenti e necessari
- La nomina di un Revisore Legale di fiducia
a) La verifica degli strumenti di controllo esistenti e necessari
Se siete Clienti di Studio Sant’Andrea Srl, nel 50% dei casi avete installato un Sistema di Controllo di Gestione che vi fornisce informazioni preziose per verificare l’andamento della società, i suoi equilibri patrimoniali e finanziari, i costi di produzione e i prezzi di vendita, la loro marginalità, indici di bilancio e tante altre cose ancora.
Se non siete Clienti di Studio Sant’Andrea Srl, o se avete lavorato con la nostra società su altri progetti, o effettuato con noi un’Analisi Aziendale, avrete avuto modo di constatare la professionalità dei nostri Consulenti, sempre attenti ai numeri come espressione di quanto l’azienda è (o non è) performante e, di conseguenza, di quanto è “in sicurezza”. Sicurezza per i terzi interessati (fornitori, personale, clienti stessi) e sicurezza per l’imprenditore, la sua famiglia, i suoi obiettivi.
L’installazione di un sistema di Controllo di Gestione dovrebbe essere da voi considerata oggi come un’opportunità, più che un obbligo, per migliorare le prestazioni della vostra società, la sua managerialità e confermare il vostro atteggiamento responsabile nella sua gestione.
L’aggiornamento del sistema di Controllo di Gestione impegna mensilmente tra le 2 e le 3 ore, non trovare questo tempo ed esporre la società a rischi considerevoli: questa la vera considerazione che dovrebbe fare un buon Amministratore, esposto anche lui, in situazioni di crisi e di insolvenza, alle conseguenze del caso.
Come tutte le cose anche un buon sistema di Controllo di Gestione può aver bisogno di manutenzione, Vi suggeriamo di parlarne con il vostro attuale referente di Studio Sant’Andrea per individuare la soluzione più idonea.
b) La nomina di un Revisore Legale di fiducia
Se avete già individuato un Revisore Legale di vostra conoscenza, il Controllo di Gestione che utilizzate potrà fornire al vostro professionista la maggior parte delle informazioni necessarie per rispondere ai requisiti del D.Lgs 14/2019. Studio Sant’Andrea Srl ha da tempo individuato dei professionisti di supporto all’attività da noi svolta (www.santandrea.it, Area legale e fiscale) al fine di rispondere ad esigenze specifiche tra cui rientra certamente questo nuovo obbligo legislativo.
Alla vostra società, nell’immediato, suggeriamo di:
- predisporre un normale verbale di Assemblea Ordinaria in cui, prendendo atto delle nuove disposizioni di legge, nominate il revisore legale come prescritto dal D.lgs 14/2019 che provvederà a verificare periodicamente quanto previsto e rilasciare le evidenze necessarie; l’occasione dell’approvazione del vostro bilancio 2018 potrebbe essere occasione per tale formalizzazione
- il nostro professionista di riferimento, Dott. Angelo di Leva, iscritto all’Albo dei Revisori contabili, potrà supportare le aziende interessate nelle attività procedurali e di controllo previste da queste novità, che non devono essere in nessun caso sottovalutate per il loro riflesso in termini di responsabilità che esse comportano. Se questa sarà la vostra scelta dovrete indicare nel citato Verbale d’Assemblea il suo nome e cognome e farci pervenire copia del documento alla casella di posta elettronica partner@santandrea.it
- riceverete quindi lettera di accettazione dell’incarico, con la specifica delle modalità di svolgimento (invio documentazione, frequenza, programmazione degli incontri)
Per ulteriori informazioni tecniche ed economiche vi suggeriamo di inviare una e-mail a partner@santandrea.it